lunedì 7 giugno 2010

Assenze per visite specialistiche

Si ritiene utile affrontare questo argomento in seguito a numerose segnalazioni di contenziosi che si aprono nelle istituzioni scolastiche relativamente alla gestione delle “visite specialistiche”. L’argomento di per se abbastanza chiaro e lineare viene “complicato” da erronee interpretazioni che vorrebbero tramutare “di imperio” l’assenza per malattia in permesso retribuito o breve.
Occorre puntualizzare, al riguardo, che il contratto della scuola (analogamente ad altri contratti nel Pubblico Impiego) non prevede l’istituto del “permesso per visite specialistiche” e, pertanto, un dipendente che ha la necessità di assentarsi per tale ragione, può attivare 4 istituti previsti dal contratto e retribuiti fermo restando che Decide lui quale chiedere.

I 4 istituti sono:

1) il permesso breve (Art. 16 –comma 1-CCNL 29.11.2007) fino a 18 ore l’anno (o 36 se Ata ), per non più di metà dell’orario giornaliero (COMMA 2) e da recuperare entro 60 gg. se richiesto (COMMA 3);

2) il permesso retribuito ( art. 15 – comma 2 – Ccnl ) da motivare anche con autocertificazione (o attestato) fino a 3 gg. l’anno (se Ata) + 6 di ferie a tale scopo se docente;

3) le ferie (art. 13 ccnl)

4) l’assenza per malattia (art. 17 ccnl).

A fronte di tali possibilità il dipendente puo’ decidere di recarsi a visita specialistica usufruendo di uno dei permessi indicati ai punti 1 e 2, qualora ne ricorrano i presupposti, delle ferie o di ricorrere all’istituto della malattia (art. 17 del ccnl 29.11.2007).

La scelta sarà sicuramente influenzata dal numero di permessi ancora a sua disposizione e/o delle ore di cui poter ancora usufruire a fronte dell’assenza per malattia sulla quale grava però, ai sensi del Decreto Brunetta, la decurtazione del trattamento economico accessorio.

Ma chi stabilisce che la visita specialistica è equiparata all’ assenza per malattia?

L’art. 17 del Ccnl 2007 (assenze per malattia), al comma 16, prevede che “qualora il dipendente debba allontanarsi…..per visite mediche, prestazioni o ACCERTAMENTI SPECIALISTICI….è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare”.
Appare evidente, quindi, che la visita specialistica rientra senza dubbio nelle assenze per malattia ANCHE ALLA LUCE DEL FATTO CHE il DL n. 112 non ha modificato assolutamente le modalità di imputazione di tali assenze e la stessa Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 2008, punto 1.2 afferma con chiarezza che “le assenze specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono equiparate all’assenza per malattia e assoggettate a decurtazione, fermo restando i trattamenti di maggior favore previsti dagli artt. 17 e 20 del Ccnl 2007.

Andando a ritroso nel tempo si scopre che l’ Aran stessa aveva affermato in una sua nota del 1996 che “Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia”.
La nota ARAN, chiaramente, non poteva citare il permesso retribuito esclusivamente perché questo solo con il Ccnl /2003 è diventato pienamente esigibile, mentre nel Ccnl / 95 (la nota Aran del 1996 non può che riferirsi ad esso) vi era ancora molta discrezionalità da parte del DS nel concederlo.
L’Aran affermando che il dipendente “può fruire del trattamento di malattia”, riconosceva semplicemente che era attivabile lo stesso istituto, anche se si trattava di situazione (quale una visita specialistica) diversa da una malattia vera e propria.
E’ evidente che il lavoratore è costretto a ricorrere necessariamente alla malattia qualora sia esaurito il monte orario per i permessi brevi o il numero di giorni di permesso retribuito. A meno che non voglia chiedere aspettativa non retribuita.

Stabilito che il dipendente decide di far ricorso all’assenza per malattia per recarsi a visita specialistica resta da stabilire quale deve essere il comportamento del dipendente e quale quello dell’amministrazione che si trova a gestire tale situazione, alla luce degli obblighi imposti dal decreto Brunetta.

Innanzitutto il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente alla scuola e non oltre l ‘inizio dell’orario di lavoro la propria assenza, ai sensi dell’art. 17, comma 10, del Ccnl, come se si trattasse di una normale malattia BADANDO PERO’ DI COMUNICARE , AI SENSI DEL COMMA 16, CHE SI ALLONTANERA’ DALL’INDIRIZZO COMUNICATO PER VISITA SPECIALISTICA NELLA FASCIA DI REPERIBILITA’, AD ESEMPIO, MATTUTINA e che osserverà l’altra fascia oraria di reperibilità.
Ciò è confermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza del 21 luglio 2008 n. 20080).
Secondo i giudici. infatti: «Per giustificare la violazione dell'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa».
E’ chiaro che il dipendente dovrà, poi, documentare tale visita con un certificato rilasciato dall’istituto che effettua la visita tenendo presente che nel caso in cui l’assenza coincida con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare o l’assenza si protragga oltre il decimo giorno, se il dipendente si sottopone ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione rilasciata da quest’ ultima, la relativa prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N. (CIRC. FZ. P. N°8/2008):

Una delle questioni piu’ controverse è quella relativa alla visita fiscale che la scuola “deve” disporre ai sensi del comma 3, dell’art 71, d.l. n. 112/2008, “L’AMMINISTRAZIONE DISPONE IL CONTROLLO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA MALATTIA DEL DIPENDENTE ANCHE NEL CASO DI ASSENZA DI UN SOLO GIORNO, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE FUNZIONALI E ORGANIZZATIVE” che annulla la discrezionalità del comma 12, dell’art. 17 del ccnl.
In linea di massima la scuola “deve” richiedere la visita fiscale segnalando, però, alla Asl la fascia di reperibilità osservata dal dipendente.
Ma appare evidente, però, che in caso di “visita specialistica” o di “accertamenti diagnostici” la scuola può tranquillamente non richiedere il controllo della malattia, in particolare se gli stessi, poi, vengono effettuati presso una struttura ospedaliera o presso la ASL. La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in tal caso, non potrebbe avere lo scopo di convalidare la prognosi, ma solo di confermare l’avvenuta visita o accertamento, cosa ovvia e per la quale è del tutto sufficiente la presentazione dell’attestato da parte del dipendente.
La tesi pare ben confermata dalla circolare n. 8/2008 che cosi recita:
“E’ OPPORTUNO EVIDENZIARE CHE, NEL CASO DI IMPUTAZIONE DELL’ASSENZA PER EFFETTUARE VISITE
SPECIALISTICHE, CURE O ESAMI DIAGNOSTICI A MALATTIA, L’AMMINISTRAZIONE CHE HA CONOSCENZA DELLA CIRCOSTANZA A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE DEVE VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA, IN
RELAZIONE ALLA SPECIFICITÀ DELLE SITUAZIONI, SE RICHIEDERE LA VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO PER I GIORNI DI RIFERIMENTO. IN TAL CASO POSSONO RICORRERE QUELLE “ESIGENZE FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVE” DI CUI SI DEVE TENER CONTO NEL RICHIEDERE LA VISITA FISCALE SECONDO L’ART. 71, COMMA 3, DEL D.L. N. 112 DEL 2008.
INFATTI, IL TENTATIVO DI EFFETTUARE L’ACCESSO AL DOMICILIO DEL LAVORATORE DA PARTE DEL MEDICO DELLA
STRUTTURA COMPETENTE POTREBBE CONFIGURARSI COME INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DI SPESA PER L’AMMINISTRAZIONE IN QUANTO, IN ASSENZA DEL DIPENDENTE, POTREBBE NON AVERE LO SCOPO DI CONVALIDARE LA PROGNOSI”.

ULTIMA QUESTIONE DA ESAMINARE RIGUARDA LA NON RARA PRASSI DI SOTTOPORRE IL DIPENDENTE A PIÙ VISITE FISCALI NELLO STESSO PERIODO DI MALATTIA

ANCHE QUI LA QUESTIONE APPARE DAVVERO INCREDIBILE E DAL SAPORE PIÙ “PERSECUTORIO” CHE AMMINISTRATIVO. INFATTI IL DECRETO SULLE FASCE ORARIO EMANATO DAL MINISTRO BRUNETTA
DECRETO DEL 18 DICEMBRE 2009, N. 206
DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO
DI ASSENZA PER MALATTIA.
(PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 DEL 20-1-2010.)
OMISSIS

ART. 2 ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ
1. SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITÀ I DIPENDENTI PER I QUALI
L'ASSENZA È ETIOLOGICAMENTE RICONDUCIBILE AD UNA DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:
a) PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA;
b) INFORTUNI SUL LAVORO;
c) MALATTIE PER LE QUALI E' STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO;
d) STATI PATOLOGICI SOTTESI O CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA.
2. SONO ALTRESÌ ESCLUSI I DIPENDENTI NEI CONFRONTI DEI QUALI È STATA GIÀ EFFETTUATA LA VISITA FISCALE PER IL PERIODO DI PROGNOSI INDICATO NEL CERTIFICATO.

ESCLUDE CATEGORICAMENTE CHE IL LAVORATORE SIA TENUTO AL RISPETTO DELLE FASCE ORARIO SE GIA SOTTOPOSTO A VISITA FISCALE. DEL RESTO LA CORTE DI CASSAZIONE GIA AVEVA SANCITO TALE PRINCIPIO FONDAMENTALE, NELLA SENTENZA N. 1942/90 DEL 2008, DOVE SI RIBADIVA CHE “L’ OBBLIGO DI REPERIBILITÀ NELLE FASCE STABILITE VALE FINO A QUANDO IL MEDICO FISCALE NON ABBIA EFFETTUATO LA PROPRIA VISITA ED ACCERTATA L’INFERMITÀ DOPO DI CHE STARE A CASA NON È PIÙ OBBLIGATORIO, PURCHÉ CI SI CURI A DOVERE”. NELLA STESSA SENTENZA LA CORTE HA SOTTOLINEATO, INOLTRE, CHE IL LEGISLATORE HA INTESO RENDERE MENO GRAVOSE LE LIMITAZIONI DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ, DISPONENDO CHE “IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLO STATO DI MALATTIA E GLI ACCERTAMENTI PRELIMINARI AL CONTROLLO STESSO SIANO FATTE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, NELLO STESSO GIORNO, ANCHE SE DOMENICALE O FESTIVO”.
LA VISITA FISCALE NON E’ UNO STRUMENTO PER CONTROLLARE SE IL DIPENDENTE SI TROVA A CASA O MENO MA UNO STRUMENTO UTILE SOLO PER CONVALIDARE LA PROGNOSI E TENENDO COMUNQUE PRESENTE CHE LA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2008 “CONSIDERA IL CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA PREVALENTE SU QUELLO DEL MEDICO FISCALE”, VIENE RIDOTTA, DI FATTO, AD UNA MERA FORMALITÀ, PROPEDEUTICA SOLO DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA.

A FRONTE DI UNA REITERATA RICHIESTA DI VISITA FISCALE DA PARTE DELLA SCUOLA CI SI TROVA, QUINDI, DAVANTI AD UN INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DI SPESA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .

IN RIFERIMENTO ALLE VISITE FISCALI SI RIPORTANO ALCUNE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE POSSONO TORNARE SEMPRE UTILI.
DEGNA DI ATTENZIONE È LA SENTENZA N.5718 (SEZIONE LAVORO) DEPOSITATA IL 09 MARZO 2010 CHE PRENDE IN ESAME L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRATTENUTA DELL’INTERA GIORNATA DI RETRIBUZIONE PER CHI SI ASSENTA DURANTE LE ORE DI REPERIBILITÀ.
LA CORTE COSTITUZIONALE CON UNA PRECEDENTE SENTENZA (78/88)AVEVA GIA’ STABILITO “CHE LA TRATTENUTA NON PUÒ ESSERE DISPOSTA FINO A QUANDO IL MEDICO FISCALE NON ABBIA FATTO UN ULTERIORE TENTATIVO E CHE ANCHE QUESTO SIA ANDATO A VUOTO”.
PIU’ RECENTEMENTE LA STESSA CORTE (N.22065/2004) AVEVA,POI, SPIEGATO CHE L’ASSENZA PER MALATTIA PER NON ESSERE SANZIONATA DALLA PERDITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO“ PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA, OLTRE CHE DAL CASO DI FORZA MAGGIORE, DA OGNI SITUAZIONE LA QUALE, ANCORCHÈ NON INSUPERABILE E NEMMENO TALE DA DETERMINARE, OVE NON OSSERVATA, LA LESIONE DI BENI PRIMARI, ABBIA RESO INDIFFERIBILE ALTROVE LA PRESENZA PERSONALE DELL’ASSICURATO, SECONDO UN ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DEL MERITO”.
CON LA SENTENZA DEL 09 MARZO I GIUDICI DELLA CORTE SONO ENTRATI ADDIRITURA NEL MERITO DELLA QUESTIONE, RIGETTANDO UN RICORSO DELL’INPS AD UNA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE DEL 2006, AFFERMANDO CHE “FORNIRE ASSISTENZA ALLA PROPRIA MADRE RICOVERATA IN UN CENTRO SPECIALISTICO DI RIABILITAZIONE E “PRIVA DI ALTRO SOSTEGNO MORALE IN QUANTO DIVORZIATA E SENZA ALTRI FAMILIARI” CONFIGURA UN’ESIGENZA DI SOLIDARIETÀ E DI VICINANZA FAMILIARE SENZ’ALTRO MERITEVOLE DI TUTELA NELL’AMBITO DEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI GARANTITI DALL’ART. 29 DELLA COSTITUZIONE.
NEL CASO IN ESAME VI ERA ANCHE LA CIRCOSTANZA CHE GLI ORARI PER ACCEDERE PRESSO IL CENTRO SANITARIO COINCIDEVANO CON QUELLO DI REPERIBILITÀ.
PERTANTO, PRIMA DI PROCEDERE AD EFFETTUARE UNA TRATTENUTA PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE NON SAREBBE SBAGLIATO ACCERTARE CHE:
1) IL MEDICO FISCALE POSSA DIMOSTRARE CHE HA EFFETTUATO ALMENO DUE TENTATIVI, IN ORARI DIVERSI, PER EFFETTUARE IL CONTROLLO AL LAVORATORE ASSENTE;
E VALUTARE, IN FASE DI GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA, CHE:
2) LA STESSA NON SIA DOVUTA A CAUSE DI FORZA MAGGIORE O PER SODDISFARE “UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA”.
IN TAL CASO L’ASSENZA È DA RITENERSI COMUNQUE “GIUSTIFICATA”


LÌ 27.05.2010 SAVERIO PROTA

Stipendi Personale a Tempo Determinato Maggio 2010

Si comunica al personale interessato che gli stipendi del mese di Maggio 2010 sono stati liquidati secondo le modalità richieste.
Si invitano coloro che non l'avessero ancora fatto a regolarizzare il contratto di lavoro con la propria firma.